Manutenzione della caldaia: norme e tempistiche

Manutenzione della caldaia: norme e tempistiche

La legge italiana non indica in maniera esplicita la frequenza con la quale si deve procedere alla manutenzione della caldaia. Il riferimento normativo in materia è rappresentato dal DPR n. 74 del 2013, al cui interno viene stabilito solo che è indispensabile che gli interventi ordinari di manutenzione della caldaia siano effettuati da imprese abilitate, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni tecniche che devono essere messe a disposizione dalla ditta che si è occupata dell’installazione dell’impianto stesso, e che devono contenere anche l’indicazione della periodicità degli interventi.

Il libretto della caldaia
Da ciò si può dedurre che è necessario fare riferimento al manuale di istruzioni o comunque al libretto della caldaia per scoprire ogni quanto tempo si deve eseguire la sua manutenzione; il manuale deve essere fornito, nel momento in cui la caldaia viene installata, dalla ditta coinvolta. In linea di massima la frequenza da rispettare è di una volta ogni due o tre anni, anche se la periodicità cambia in funzione della potenza dell’impianto e del tipo di caldaia con cui si ha a che fare. Nel caso in cui né il manuale di istruzioni né il libretto offrano delle indicazioni in merito, la periodicità a cui si deve fare riferimento è quella che è prevista dalle norme UNI e dalle norme CEI. Attenzione, però: per il controllo dell’efficienza energetica, per il controllo fumi e per la revisione della caldaia il discorso è differente.

Il controllo dell’efficienza energetica
Nel caso della revisione della caldaia, infatti, la normativa in proposito è molto chiara, visto che indica in modo inequivocabile la periodicità che deve essere rispettata per la sua esecuzione. La norma relativa agli impianti di riscaldamento fa riferimento anche al controllo del rendimento della combustione e dell’efficienza energetica. In particolare, si deve procedere alla revisione una volta ogni due anni nel caso di impianti termici a combustibile solido o a combustibile liquido la cui potenza non sia superiore a 100 kw; una volta ogni quattro anni, invece, nel caso di impianti a gas metano o a gpl la cui potenza non sia superiore a 100 kw. Nel caso di impianti termici a combustibile solido o a combustibile liquido che superano il tetto di potenza di 100 kw, poi, la revisione è richiesta ogni anno; è di due anni, infine, per gli impianti che superano tale tetto ma che sono alimentati a gas metano o a gpl.

Per chi è valida la normativa
Le prescrizioni della normativa in questione sono valide nelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE: sono escluse, quindi, la nostra Sicilia, la Puglia, la Toscana, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria. In sintesi, la manutenzione della caldaia non è obbligatoria per legge una volta all’anno, ma deve essere effettuata con la periodicità che è indicata sul relativo manuale di istruzioni o sul libretto. Al di là degli obblighi normativi, non bisogna mai dimenticare che tali controlli non servono solo a essere in regola con la legge, ma anche e soprattutto per garantire i più elevati standard di sicurezza nel luogo in cui si vive.

Quando pensare alla manutenzione
Con l’avvicinarsi della stagione invernale, può capitare di ritrovarsi tra le mani un avviso inviato da un’azienda temoidraulica che segnala che è giunta l’ora di provvedere alla manutenzione. Spesso in questi messaggi si fa riferimento a una presunta obbligatorietà che, in realtà, come si è visto non è prevista dalla legge. Il suggerimento è comunque quello di mettersi in contatto con più di una ditta del settore, in modo tale da richiedere più preventivi e metterli a confronto per ricercare quello più vantaggioso.

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